Il cartello di cantiere

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Una delle regole per effettuare i lavori edili è l’obbligo di esposizione del cartello di cantiere. Il cartello deve essere affisso in bella vista, solitamente all’ingresso del cantiere, deve indicare che tipo di lavori si stanno eseguendo, chi li ha commissionati e chi li sta eseguendo. Il cartello è ciò che per primo viene controllato dagli organi di vigilanza territoriale, perché permette di avere una panoramica su cosa si sta facendo, chi lo sta facendo e in base a quale autorizzazione.

Organi di controllo

È il Comune il primo organo da esercitare il controllo dell’attività edilizia sul territorio. Anche la ASL e l’Ispettorato del Lavoro vigilano sui cantieri con un’inclinazione  verso la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il cartello di cantiere permette agli organi di effettuare una vigilanza rapida. Quando non viene esposto si commette di fatto un reato edilizio. Anche nel caso in cui sia nascosto, non visibile, non compilato o addirittura cancellato da agenti atmosferici, equivale a non averlo esposto. Deve essere posto in prossimità dell’accesso del cantiere e ben visibile, ben leggibile.

Responsabilità

Quando manca il cartello o non è conforme la giurisprudenza individua tra i responsabili, sia il costruttore, che il direttore lavori, che il committente (proprietario). In alcuni casi è stata condannata anche la sola omissione della data di inizio lavori o dell’impresa esecutrice. L’ammenda può arrivare fino a 10.329 euro, perché di fatto viene trattato come un reato edilizio. Perciò attenzione affinché il cartello contenga i dati essenziali.

Cosa va scritto sul cartello di cantiere

Dati essenziali per i lavori privati sono:

  • il tipo di opere, cioè cosa si sta per avviare: se una ristrutturazione, un ampliamento, una nuova costruzione, eccetera;
  • l’importo delle opere;
  • le modalità con cui le realizzerai, se appaltandole o in economia o altro;
  • gli estremi del titolo che autorizza i lavori: il numero della pratica o del Permesso di Costruire, quello presentata al Comune;
  • il committente chi commissiona l’opera, solitamente il proprietario che è anche il titolare del permesso;
  • i nominativi delle imprese che interverranno nei lavori;
  • i nominativi delle eventuali imprese sub-appaltatrici;
  • i nominativi dei lavoratori autonomi (eventuali);
  • il nome del progettista architettonico: il tecnico che ha presentato la pratica edilizia;
  • il nome del progettista delle opere strutturali, se è previsto;
  • il nome del progettista degli impianti,  sempre se è previsto;
  • il Direttore Lavori: quando c’è una pratica edilizia il Direttore dei Lavori è sempre necessario;
  • i nomi degli eventuali direttori operativi e ispettori di cantiere;
  • il nome o i nomi del coordinatore della sicurezza per la progettazione e del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione, quando la normativa lo richiede;
  • il direttore di cantiere, il soggetto che gestisce l’organizzazione del cantiere; da non confondere con il Direttore Lavori;
  • il nome del collaudatore delle opere strutturali, non può essere lo stesso soggetto chi ha progettato le opere;
  • i nomi dei responsabili delle imprese subappaltatrici;
  • importantissima: la data di inizio lavori, coincidente con quella indicata nella comunicazione fatta al Comune;
  • la data presunta di fine lavori.

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